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| j.5. 09. 2026 09:49:06 |
Legge sulla conservazione della natura, articolo 28b, comma 4: "Indipendentemente dalla disposizione del primo comma di questo articolo è consentita la fermata o il parcheggio di veicoli a motore in una fascia di cinque metri fuori dalla carreggiata, se la fermata o il parcheggio è conforme alle norme che regolano il traffico stradale(!!), e se il proprietario del terreno non vi si oppone". Altrimenti scritto bene, ma in pratica permette all'agente di agire abbastanza a sua discrezione. Assolutamente mancano segnalazioni visibili delle aree dove è possibile parcheggiare. Spesso è difficile capire dove finisce effettivamente la strada forestale e continua come sentiero o pista... Che il visitatore debba verificare questo per ogni luogo separatamente nel catasto o negli atti comunali è un po' strano. E ancora questo: potrebbero essere considerati veicoli a motore anche gli e-bike? La legge dice (2° comma dell'articolo 28): altri mezzi di trasporto che consentono un movimento più veloce della camminata a piedi, con la potenza del proprio motore o con la potenza di un altro proprio sistema di propulsione del veicolo (nel seguito: veicoli a motore).
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| asdf5. 09. 2026 11:08:44 |
Secondo questa definizione, la e-bike appartiene indubbiamente ai veicoli a motore.
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