R E G O L A M E N T O
sul divieto di guida di veicoli nell'ambiente naturale
Articolo 1
Nell'ambito della Repubblica di Slovenia è vietato nell'ambiente naturale guidare, fermarsi, parcheggiare o organizzare giri con veicoli a motore e biciclette.
L'ambiente naturale del paragrafo precedente comprende tutte le aree fuori dalle aree di insediamento di città, villaggi e altri insediamenti, oggetti infrastrutturali di importanza repubblicana o locale e operazioni minerarie durante i lavori minerari, determinate in conformità alle normative sull'ordinamento del territorio, e fuori dalle strade non classificate e altre superfici stradali destinate alla guida, fermata e parcheggio in conformità alle normative stradali e normative sulla sicurezza della circolazione stradale.
Articolo 2
Nonostante la disposizione del primo comma dell'articolo precedente, è consentito fermarsi o parcheggiare veicoli a motore e biciclette nella fascia di 5 m fuori dalla carreggiata, se la fermata o il parcheggio è conforme alle normative sulla sicurezza della circolazione stradale e se il proprietario del terreno non si oppone.
Articolo 3
Il divieto dell'articolo 1 del presente regolamento non si applica a:
1. guida ufficiale nell'espletamento del servizio di guardia caccia e pesca, protezione della natura, servizi sanitari, di soccorso e veterinari, controllo ispettivo, lavoro di giudici istruttori e procuratori statali, esercito, polizia e vigili del fuoco,
2. gestione forestale,
3. esecuzione di lavori agricoli,
4. esecuzione di lavori topografici,
5. esecuzione di lavori geologici,
6. sistemazione di corsi d'acqua e aree torrentizie,
7. manutenzione di oggetti infrastrutturali,
8. assistenza al soccorso in caso di disastri naturali e altri,
9. preparazione e manutenzione di tutte le piste da sci su superficie innevata.
Articolo 4
Sulle strade forestali e sulle strade con carreggiata in ghiaia in area forestale e sulle strade in aree protette da regolamenti speciali (riserve naturali e forestali, parchi nazionali, regionali e paesaggistici, riserve idriche, foreste protettive, foreste a scopo speciale) è vietato organizzare giri con veicoli a motore o il loro uso per prove e cross, giri sportivi, agonistici e pubblicitari e forme simili di utilizzo.
Articolo 5
La supervisione dell'attuazione del presente regolamento è svolta da ispettori per la protezione dell'ambiente e polizia, nelle aree forestali e agricole anche ispettori forestali e agricoli e nelle aree protette anche supervisori autorizzati per la protezione dei parchi e altre bellezze naturali protette.
Articolo 6
Con sanzione pecuniaria di almeno 500.000 talleri si punisce per infrazione la persona giuridica o singola persona che commette infrazione in connessione con l'esercizio autonomo dell'attività, se:
1. organizza giri con veicoli a motore o biciclette in contrasto con il primo comma dell'articolo 1 del presente regolamento,
2. organizza giri con veicoli a motore in contrasto con l'articolo 4 del presente regolamento.
Con sanzione pecuniaria di almeno 50.000 talleri si punisce anche la persona responsabile della persona giuridica o persona fisica se commette infrazione dal primo comma del presente articolo.
Articolo 7
Con sanzione pecuniaria di almeno 50.000 talleri si punisce per infrazione la persona fisica se:
1. guida, ferma o parcheggia veicolo a motore in contrasto con il primo comma dell'articolo 1 del presente regolamento,
2. usa veicolo a motore in contrasto con l'articolo 4 del presente regolamento.
Con sanzione pecuniaria di almeno 20.000 talleri si punisce per infrazione la persona fisica che ferma o parcheggia veicolo a motore in contrasto con l'articolo 2 del presente regolamento.
Con sanzione pecuniaria di almeno 10.000 talleri si punisce per infrazione la persona fisica che guida, ferma o parcheggia bicicletta in contrasto con il primo comma dell'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.